Abusi Edilizi: Come Sanare Vecchi Abusi Edilizi, Sanzioni e Prescrizione come Funzionano

Che sia intenzionale o inconsapevole (magari perchè ricevuto in eredità), l’abuso edilizio è un’irregolarità che va sanata. A certe condizioni è possibile fare richiesta presso il proprio comune per mettersi in regola, in modo da pagare solo una multa e non incorrere in sanzioni penali. La difformità, urbanistica o catastale – comunemente nota come abuso edilizio – ha infatti rilevanza penale, oltre che amministrativa.

Può verificarsi in vari modi: costruzione su suolo non edificabile, o senza averne dato preventiva comunicazione all’ufficio urbanistico locale, o ancora, modificando un immobile già esistente senza disporre delle relative autorizzazioni. In ogni caso, siamo nell’ambito di un reato penale (abuso edilizio) e di un illecito amministrativo. Il reato, come è noto, ha un termine entro il quale si prescrive. L’illecito amministrativo no, pertanto non esiste un limite temporale passato il quale il comune non ha più titolo per disporre la demolizione dell’immobile abusivo.

Difformità urbanistiche o catastali: come sanare, tempi e modi

Bisogna tenere presente che l’eventuale sanatoria ha effetto sugli aspetti amministrativi, ma l’ammenda per l’aspetto penale andrà comunque pagata. Inoltre, presentare domanda di sanatoria è un’esplicita ammissione: meglio affidarsi a un professionista, che sia geometra o ingegnere, per farsi supportare nella compilazione dei moduli.

La richiesta va presentata allo sportello Urbanistica del comune dove è ubicato l’immobile. Qualora venga presentata a seguito del rilievo da parte di un’autorità, il termine entro cui fare domanda è di 90 giorni, a partire dalla data di accertamento. Il comune a sua volta ha tempo 60 giorni per accogliere o rigettare l’istanza. In questo lasso di tempo, gli incaricati comunali effettueranno un sopralluogo e la cosiddetta doppia verifica: l’immobile infatti deve risultare in linea sia con il piano regolatore in vigore nell’anno di costruzione, sia con la normativa in corso. Qualora non venga soddisfatta questa doppia condizione, non sarà possibile sanare. Quindi bisogna avere ben chiaro che non tutti gli abusi sono sanabili.

Se la richiesta viene accolta, al termine dei 60 giorni viene concessa la sanatoria. In caso di respingimento, l’interessato può impugnare il provvedimento e fare ricorso al giudice amministrativo. La concessione della sanatoria è in ogni caso subordinata, oltre che, come abbiamo visto, alla doppia verifica, anche al pagamento del contributo di costruzione. Il contributo parte da un minimo di 516€, e viene calcolato in base al valore acquisito dal bene con il compimento dell’illecito.

Sanzioni amministrative e penali previste

La normativa stabilisce che responsabili dell’eventuale illecito sono in solido costruttore, committente e titolare del permesso di costruire. L’onere della prova è a carico degli interessati: se non si era a conoscenza dell’illecito, va dimostrato.

La sanzione amministrativa prevista consiste nella possibilità, da parte dell’ente preposto, di ordinare la demolizione dell’immobile, con spese a carico dell’interessato. Tuttavia, se non sussistono ragioni di sicurezza per rendere inevitabile la demolizione, si può commutarla nel pagamento di una multa. Ottenere un decreto di sanatoria da parte del comune di riferimento fa decadere il procedimento amministrativo, mettendo al riparo dal rischio di demolizione.

Le sanzioni penali variano a seconda della gravità dell’illecito. Si parte da un minimo di € 329 per lavori eseguiti senza osservare le prescrizioni dei regolamenti urbanistici. In casi più gravi (costruzione nonostante la presenza di un ordine di sospensione) si arriva a due anni di reclusione e ammenda fino a 51.645 €.

I tempi per la prescrizione dell’abuso edilizio

Ricordiamo che, quando si parla di prescrizione, ci si riferisce alla sola parte penale, dal momento che, se non si procede a sanare, l’amministrativo non ha scadenza.

Premesso questo, se non si sono verificati atti interruttivi, il reato si prescrive dopo 4 anni dall’illecito. Se è stata posta in essere un’interruzione della prescrizione, gli anni diventano 5, a partire dalla data di accertamento o sequestro dell’immobile. Se non vi è stato né l’uno né l’altro, si parte dalla data della sentenza di primo grado.